Lo Studio Borgondo è esperto nel coordinamento sicurezza cantieri di qualunque genere e opera principalmente in Piemonte.
Coordinamento della sicurezza cos'è?
La sicurezza nei cantieri a livello normativo è regolata principalmente dal D.lgs 81/08 e s.m.i., in particolare l'art. 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
sancisce quando sia necessario provvedere coordinamento. Tale articolo recita: "Nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento coordinamento
sicurezza cantieri dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore".
Contrariamente a quanto spesso si crede, in mancanza del coordinamento della sicurezza, i
responsabili, dovesse succedere qualcosa, non sono solo le imprese.
Il committente risponde solidalmente insieme alle imprese. Spesso quindi, anche quando vi è una sola impresa ed i lavori
si presentano articolati e pericolosi (rifacimenti tetti, smaltimento amianto, ecc) i committenti poco esperti decidono di nominare comunque un coordinatore della sicurezza per tutelarsi.
Il coordinatore della sicurezza ha il compito di aiutare il committente ad effettuare la verifica dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese valutando la documentazione in loro possesso, di pensare l'allestimento delle sicurezze di cantiere in base al tipo di opere in progetto e di supervisionare
il cantiere nelle fasi più pericolose. Il coordinatore si occupa di produrre i documenti di cantiere quali il piano di sicurezza e coordinamento P.S.C. e il fascicolo dell'opera F.O.
SICUREZZA E DETRAZIONI FISCALI
Si ricorda che in caso di detrazioni fiscali, la mancata notifica preliminare (obbligatoria con 2 o più imprese) causa la perdita delle stesse.
In presenza di due o più imprese è inoltre obbligatorio il coordinamento della sicurezza (D.lgs 81/08).
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