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Catasto fabbricati

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

Rientrano fra gli immobili da accatastare tutti quelli dotati di autonomia funzionale e reddituale, non ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano. In tal caso, è obbligatorio procedere all'accatastamento dell'immobile, con l'ausilio di un tecnico abilitato, quale lo Studio Borgondo. Gli immobili che non rientrano nell'obbligo di dichiarazione sono invece quelli elencati all'art. 3, comma 2 e 3, del Decreto Ministeriale 29 febbraio 1998, n. 28, e ovvero:

  • fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
  • costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (collabenti);
  • lastrici solari e aree urbane;
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Inoltre, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i fabbricati diruti (ruderi).
L'assenza dell'obbligo di dichiarazione dovrà essere segnalata all'Ufficio dell'Agenzia che ha trasmesso l'avviso bonario, utilizzando il modello cartaceo appositamente predisposto ed allegato all'avviso medesimo oppure il canale telematico disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. E' necessario segnalare all'Ufficio con le medesime modalità anche il caso in cui sul terreno in precedenza occupato da fabbricati rurali sia praticata una coltivazione. In tali casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell'obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata alcuna sanzione. Nel caso in cui risulti invece sussistente l'obbligo di accatastamento del fabbricato rurale (termine scaduto il 30 novembre 2012, ex art. 13 comma 14 ter del DL 201/2011) , si procederà alla contestazione della prevista sanzione (min € 1.032,00), salvo che l'Ufficio non riceva, in tempo utile, l'atto di aggiornamento ( e il contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, così perfezionandosi il ravvedimento operoso (1/6 del minimo, pari ad € 172,00). La mera segnalazione della perdita dei requisiti di ruralità non è condizione sufficiente a regolarizzare la posizione catastale e si rende comunque necessario presentare un atto di aggiornamento. Si ricorda, infatti, che l'obbligo di accatastamento sussiste in ogni caso per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. In tal caso l'Ufficio verificherà la data dichiarata di perdita dei requisiti, al fine di valutare i presupposti della potestà sanzionatoria. Si ricorda che tale potestà decade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (ex art. 20 comma 1 del DL 472/97). L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il fine ultimo dell'attività è quello di pervenire alla definitiva bonifica della banca dati in modo da realizzare il necessario e completo censimento al Catasto Edilizio Urbano del patrimonio immobiliare esistente sul territorio nazionale.

NUOVE COSTRUZIONI E VARIAZIONI CATASTALI

L'aggiornamento DOCFA (o aggiornamento catastale) spesso si utilizza in seguito all'esecuzione di lavori che hanno comportato uno spostamento di pareti, ma anche nei casi di fusioni o frazionamenti derivanti da compravendite, successioni, ecc... per questo viene definita anche pratica di aggiornamento della planimetria catastale. Il catasto, per qualsiasi variazione, necessita l'indicazione di un giustificativo. Se l'immobile in questione rispetto alla planimetria catastale esistente presenta una diversa disposizione delle pareti interne, un bagno in più o altro, per aggiornarla serve citare una pratica edilizia che abbia autorizzato l'intervento in Comune. Se non sei in possesso di tale pratica potrebbe servirti una sanatoria
Lo studio Borgondo può procedere all'aggiornamento della planimetria catastale, per farlo servono i seguenti documenti:

  • fotocopia carta di identità dell'intestatario dell'immobile;
  • firma di eventuale delega in caso di più comproprietari;
  • riferimenti (numero e data del protocollo) della pratica edilizia che ha autorizzato presso il Comune le variazioni che causano la necessità di aggiornare la planimetria catastale.



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